Originale: “Euroorden y confianza mutua ”. Adán Nieto. El País
10 apr. 2018
Il mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale Supremo spagnolo con la richiesta di estradizione di Puigdemont per i reati di ribellione e malversazione è un caso in cui l’applicazione automatica delle regole non fornisce soluzioni chiare e che va risolto sulle basi del principio di riconoscimento reciproco istituzionalizzato nell’articolo 82 del Trattato sul Funzionamento della UE.
Al Tribunale di Schleswig-Holstein sono servite poco più di 48 ore per risolvere in senso negativo la richiesta di estradizione per ribellione. Il motivo è che i fatti descritti nel mandato di arresto non risultano costitutivi ai sensi del reato di alto tradimento del codice penale tedesco. Il dibattito si è concentrato attorno alla violenza, che fa parte sia del reato di ribellione in Spagna sia di quello di alto tradimento in Germania, che richiede che la violenza sia di entità sufficiente a piegare la volontà di un organo costituzionale.
Occorre fare attenzione al tenore valutativo sottostante a questa affermazione da parte di un giudice che ha avuto a malapena contatto con i fatti, e tenere presente che potrebbe impedire al giudice che gli ha chiesto aiuto di portare avanti il suo lavoro, ostacolando le sue possibilità di esaminare e giudicare i fatti.
Lo scopo del riconoscimento reciproco è agevolare l’arresto e la consegna di persone tra autorità giudiziarie che appartengono a ordinamenti giuridici diversi. Affinché la libera circolazione delle decisioni giudiziarie funzioni, le autorità riconoscono che le risoluzioni emesse dalle autorità di un altro sistema saranno trattate come le proprie. Per questo motivo, nel riconoscimento reciproco intervengono solo i giudici ed è stata eliminata la fase politica di cooperazione, presente nei processi di estradizione classici.
La seconda caratteristica è il rispetto dell’autonomia degli ordinamenti che vi partecipano. I giudici intervengono in questo sistema di cooperazione sapendo che esistono regole materiali e processuali diverse. Sono disposti ad aiutarsi pur sapendo che potrebbero esistere divergenze importanti tra i loro sistemi.
Il terzo tratto distintivo è l’automaticità. Poiché rispettiamo e accettiamo l’autonomia di ciascun ordinamento e la riconosciamo allo stesso modo della nostra, offriamo il nostro aiuto senza creare ostacoli. Il riconoscimento reciproco ha messo fine alle cause che gli Stati potevano opporre alla cooperazione.
La quarta caratteristica è la suddivisione del lavoro. È l’aspetto chiave per capire perché questo sistema rapido ed efficace non ignora i diritti e le garanzie, che ciascun giudice deve accertarsi di rispettare e si basa sulla fiducia reciproca.
Il fatto che i giudici europei possano o debbano correggere il lavoro altrui o che possano addirittura assestare loro un duro colpo è completamente contrario ai fondamenti e allo spirito del riconoscimento reciproco. L’ultima cosa che il giudice deve fare a chi gli chiede aiuto è agire come una sorta di censore del suo omologo o del suo sistema legale.
Difficilmente esistono casi di sillogismi perfetti e automatici. Nella fattispecie di reato di alto tradimento del codice penale tedesco, che in termini astratti è sostanzialmente identica alla fattispecie di reato spagnolo, in pratica dipende da una valutazione altamente complessa. I dibattiti e le interpretazioni giuridiche vanno messi da parte ai fini del concetto di doppia punibilità nella cooperazione e vanno valutati in modo flessibile. Andare oltre nell’analisi dei fatti punibili presuppone un’interpretazione in contraddizione con l’articolo 2.1.4 della decisione-quadro europea perché contraria ai fondamenti del riconoscimento reciproco.
Sono fra coloro che pensano che l’operato di Puigdemont e degli altri imputati non costituisce un reato di ribellione. Ma questa è una questione che, secondo quanto esposto, deve essere decisa dai giudici spagnoli e non da altri che si trovano a migliaia di chilometri dai fatti.
Adán Nieto è professore di Diritto penale all’Università di Castilla-La Mancha.