In Italiano Voices From Spain

Senza Giunta elettorale non c’è risultato al referendum

Oggi si pubblica la notizia che la Giunta elettorale catalana, conosciuta come Sindicatura Electoral de Cataluña, è stata disciolta per evitare le multe della Corte Costituzionale spagnola. Ciononostante, il presidente della giunta ha spiegato che “i lavori erano già avanti”.

Secondo la legge approvata dal Parlamento catalano, sospesa dalla alta Corte, ciò significa che la celebrazione del referendum è di fatto impossibile (o almeno è impossibile che si possa celebrare nel rispetto di quella stessa norma che gli indipendentisti si sono dati il 6 settembre).

Cos’è la Giunta Elettorale catalana e come si comforma

La Giunta (in spagnolo Sindicatura) nasce dalla prima sezione della legge 19/2017 del 6 settembre del referendum di autodeterminazione, sospesa, come detto sopra, dalla Corte Costituzionale.

Articolo 17:

  1. La Giunta Elettorale catalana si configura come un organismo indipendente e imparziale, associato al Parlamento della Catalogna.
  2. La Giunta è l’organismo responsabile di garantire, con una competenza su tutto il territorio della Catalogna, la trasparenza e l’obiettività del processo elettorale, oltre all’esercizio effettivo dei diritti elettorali.
  3. La Giunta ha la sua sede del Parlamento della Catalogna, fermo restando che può riunirsi anche in altre sedi.

Lasciando da parte le considerazioni sulla sua imparzialità, risulta evidente che si configura come un organismo analogo alla Giunta elettorale centrale, i cui compiti sono vigilare sulla trasparenza e l’obiettività del processo elettorale (Legge 5/1985, del 19 giugno, del Régimen Electoral General, Titulo 1, Capitulo III).

È importante tenere presente come viene nominata la Giunta elettorale:

  1. La Giunta elettorale catalana è un organismo composta da cinque consiglieri, giuristi e politologi di prestigio, esperti in processi elettorali e nominati dal Parlamento catalano a maggioranza assoluta, dopo la proposta dei partiti, le federazioni, coalizioni e gruppi di elettori rappresentati nel Parlamento catalano. I consiglieri devono essere in maggioranza giuristi. Si sceglieranno anche due supplenti.

Quali sono le funzioni della giunta e quali possono essere considerate già “avanti”

La Giunta possiede le seguenti funzioni:

Articolo 18:

Spetta alla giunta elettorale della Catalogna:

Scegliere i membri delle giunte elettorali provinciali e scegliere il presidente e il segretario.

Convalidare il censo elettorale, la cui preparazione spetta all’amministrazione elettorale del governo della Generalitat della Catalogna.

Dare per buono l’aggiornamento della mappa elettorale catalana, la cui preparazione spetta all’amministrazione elettorale del governo della Generalitat della Catalogna.

Convalidare i modelli ufficiali delle schede elettorali, atti e istruzioni per il funzionamento dei collegi ed urne elettorali, e della documentazione ufficiale.

Convalidare il processo del voto per i residente all’estero.

Coordinare le giunte elettorali provinciali e stabilire i criteri interpretativi per le loro decisioni.

Dar risposta alle domande, lamentele, reclami e ricorsi, sui quali è responsabile la giunta.

Sopraintendere la campagna istituzionale per il referendum d’autodeterminazione e la sua diffusione sui mass media.

Vegliare sull’imparzialità e pluralismo dei media pubblici e privati durante la campagna elettorale.

Accreditare gli osservatori elettorali internazionali.

Fare lo scrutinio de voti.

Certificare il risultato elettorale e ordinare la pubblicazione ufficiale.

Applicare la giurisdizione disciplinare su tutti quelli che hanno un ruolo ufficiale nel referendum; correggere le azioni contrarie alle norme e sancire, qualora sia necessario, le infrazioni amministrative che non costituiscono delitto.

È molto importante sottolineare le prerogative della giunta che sono specificate. Si tratta di funzioni che non possono considerarsi essere “a buon punto”, per il fatto che devono svolgersi durante tutto il processo elettorale (fino al giorno del voto incluso) e oltre (lo scrutinio! E la certificazione dei risultati!)

Senza giunta non può esserci un conteggio dei voti, né risultato ufficiale e conseguenze del referendum.

Ma se non dovesse risultare sufficientemente chiaro, il capitolo III, articolo 4,4, dice ciò che segue:

4. Se nel conteggio dei voti validi quelli affermativi sono superiori ai negativi, il risultato sarà l’indipendenza della Catalogna. Con tal fine, il Parlamento della Catalogna, nell’arco di due giorni dalla proclamazione de risultati ufficiali della Giunta Elettorale, celebrerà una sessione ordinaria per dichiarare formalmente l’indipendenza della Catalogna, fissare i suoi effetti e iniziare il processo costituente.

Appare evidente che l’unico organismo che gode delle prerogative sufficienti secondo la legge del referendum per realizzare lo scrutinio, certificare i risultati e pubblicarli è la Giunta, un organismo già dissolto. Solo chi non conosce come funzionano i processi elettorali può accettare la scusa pero cui il processo è già “avanti”, a meno che non si sia già votato in segreto e nessuno se ne sia accorto. Il lavoro della giunta può svolgersi solo a partir del giorno 1 d’ottobre. E non v’è modo di anticipare questa funzione.

Il governo della Catalogna ha ringraziato dei servizi prestati e ha sottolineato che le funzioni della Giunta passeranno ora ad altre organizzazioni: enti pubblici, universitari e internazionali. Secondo la stessa legge del referendum, nonostante, ciò non può realizzarsi, visto che sancisce che le funzioni della Giunta solo le può eseguire la giunta, ricordiamo formata da cinque persona (nella legge non si parla di enti o organizzazioni) elette dal Parlamento catalano (dal momento che non ci saranno sedute fino a dopo il referendum, non potranno essere nominati).

La Generalitat non solo sta violando la legalità spagnola, ma pure quella presunta legalità che dice di aver creato, lasciando che siano enti sconosciuti, che non sono scelti col metodo menzionato dalla legge del referendum, quelli che facciano il conteggio dei voti. Un’assoluta arbitrarietà che condanna il referendum, oramai senza più nessuna garanzia, a non avere una giunta elettorale né risultati ufficiali.  

Back To Top